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Barolo

Il Barolo è un vino rosso Italiano DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita) prodotto in alcuni comuni del Piemonte.

La zona di origine del Barolo comprende i territori dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto e Serralunga d'Alba, La Morra, Monforte d'Alba, Roddi, Verduno, Cherasco, Diano d'Alba, Novello e Grinzane Cavour, spesso identificati come "Territori delle Langhe".

Il vino Barolo DOCG è prodotto esclusivamente con vitigni Nebbiolo in purezza.

Il Nebbiolo viene coltivato nella zona del Barolo da tempo immemorabile, ma è grazie alla caparbietà di Camillo Benso Conte di Cavour e di Giulia Colbert Falletti, ultima marchesa di Barolo, che si cominciò a produrre, a metà dell’ottocento un vino eccezionalmente ricco ed armonioso, destinato a diventare l’ambasciatore del Piemonte dei Savoia nelle corti di tutta Europa. A rendere importante il Barolo era ed è la sua struttura che esprime un bouquet complesso e avvolgente, in grado di svilupparsi nel tempo senza perdere le sue caratteristiche organolettiche.

Il Barolo viene spesso definito come "Il rè dei vini" rappresenta una delle eccellenze italiane nell'arte di produrre Vini iconici universalmente riconosciuti!

Disciplinare del Barolo

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata e garantita Barolo, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni

giacitura: esclusivamente collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati

altitudine: non inferiore a 170 metri s.l.m. e non superiore a 540 m s.l.m

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione ed a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità, ma con l’esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da -45° a +45°

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino

i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot)

è vietata ogni pratica di forzatura

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione controllata e garantita Barolo, Barolo riserva ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vino - Resa uva q/ha - Titolo alcolometrico vol. min. naturale

Barolo - 80 - 12,50 % vol

Barolo Riserva - 80 - 12,50 % vol

Invecchiamento del Barolo

Barolo: 38 mesi di cui almeno 18 in legno a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Barolo Riserva: 62 mesi di cui almeno 18 in legno a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve